Caso-Voytyuk, il giudice sportivo dà il 3-0 a tavolino al Filottrano. Le squalifiche

OSIMO – Mano pesante, ma poteva andare peggio. La Figc Marche-Lnd ha deciso oggi in merito alla vertenza Voytyuk. Il 19enne ucraino, come noto, secondo l’ufficio tesseramenti non poteva essere trasferito dall’Offagna al San Biagio in corso d’anno e dunque la sua posizione risultava irregolare. E’ scattata l’indagine per accertare fino in fondo le modalità del trasferimento e alla fine la Federazione, constatato che Voytyk risulta extracomunitario con status 71, non trasferibile e dunque ancora dell’Offagna, ha deciso di non omologare il 3-1 a favore del San Biagio in quel di Filottrano, dove Voytyuk è entrato ed ha segnato anche la rete del momentaneo 0-3. Oltre al ko a tavolino, il San Biagio dovrà fare i conti con la squalifica del dirigente Paolo Bartolucci che aveva firmato la distinta a Filottrano e di una gara allo stesso Voytyuk, che tornerà all’Offagna. Ma almeno non sono arrivati i punti di penalizzazioni temuti per le altre gare disputate. I galletti in sostanza ripartiranno da 4 punti in classifica, dal quart’ultimo posto, scavalcati dal Filottrano che sale invece immeritatamente a 6.

 

Per quanto infine riguarda le espulsioni di sabato scorso contro il Monserra, il giudice sportivo ha sanzionato Salini con due giornate di squalifica, una sola invece a Luca Pesaresi, squalificato fino a mercoledì prossimo il dirigente accompagnatore Alessandro Vitaloni, anche lui allontanato nel secondo tempo dall’arbitro Pampano.

 

Di seguito il comunicato numero 48 della Figc-Lnd sul caso-Voytyuk:

GARA DEL 6/10/2012 FILOTTRANO CALCIO – SAN BIAGIO
Facendo seguito alla delibera riportata nel C.U. n. 44 del 10/10/2012,
preso atto della comunicazione pervenuta a questo Organo di Giustizia
Sportiva dall'Ufficio Tesseramenti C.R.Marche con la quale si attesta
che il calciatore VOYTYUK YAROPOLK (matr. n. 4045822) nato il 14/8/93
in Ucraina "status 71" nella stagione sportiva 2012/2013, risulta
essere tesserato, dalla data del 17/8/2012 con la Società A.P. Offagna
A.S.D. (matr. 81554).
Che, alla luce di quanto sopra, il ridetto calciatore non poteva essere

trasferito, mentre lo stesso ha partecipato alla gara in oggetto con

la Società San Biagio;
P.Q.M. si decide:
1) di non omologare il risultato conseguito sul campo, sanzionando la
Società San Biagio con la perdita della gara con il risultato di
Filottrano 3 – San Biagio 0;
2) di squalificare il calciatore VOYTYUK YAROPOLK per 1 gara;
3) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. S. Biagio
Bartolucci Paolo sino al 14/11/2012.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA
SAN BIAGIO
Vedi delibera.

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione
a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 14/11/2012
al Sig. BARTOLUCCI PAOLO(SAN BIAGIO)
Vedi delibera.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VOYTYUK YAROPOLK (SAN BIAGIO)

vedi delibera

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